Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
UFFICIO AFFIDAMENTI DIRETTI
Competenze
Predispone e gestisce le procedure di affidamento diretto di beni e servizi per importi fino a euro 39.999 sulla base delle richieste d'acquisto che pervengono dai Dipartimenti e dalle Aree dell'Amministrazione centrale;Gestisce il processo di acquisto sulle principali piattaforme fino alla stipula del contratto. Nella fase di affidamento, gestisce gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia;
Svolge attivitā istruttoria con la predisposizione di determine di nomina RUP e determine di affidamento;
Fornisce supporto nella fase dell'acquisto alle strutture richiedenti per quanto di competenza.
Altre info: Vai al portale di ateneo
