Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
PROFESSIONAL ANAGRAFE PRESTAZIONI
Competenze
La corretta alimentazione dell'Anagrafe delle Prestazioni e il rigoroso rispetto comunicazioni prescritte costituiscono requisiti essenziali dell'azione amministrativa. L'inosservanza di tali adempimenti, infatti, determina la nullitā degli atti e l'applicazione di sanzioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.Al fine di garantire la regolaritā delle procedure e l'efficacia dei flussi informativi, svolge le seguenti attivitā:
Analisi e mappatura dei processi operativi per l'ottimizzazione dell'inserimento dati degli uffici
Propone sviluppo e standardizzazione delle procedure
Monitoraggio, controllo e reportistica
Richieste certificazioni soggetti conferenti
Altre info: Vai al portale di ateneo
