Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Strutture organizzative in quest'area
- SETTORE APPALTI BENI E SERVIZI
- SETTORE APPALTI LAVORI E GESTIONE CONTRATTI
- SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA E GESTIONE CONTRATTI
- SETTORE FACILITY MANAGEMENT MAINTENANCE
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- SETTORE PROGRAMMAZIONE E BUDGET
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- SETTORE SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI
- SETTORE SVILUPPO E GESTIONE IMMOBILIARE
- UNITA' GESTIONE DEL COSTRUITO
- SPECIALISTI TECNICI