Gestione delle Infrastrutture
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
I contenuti di questa pagina si riferiscono alla Carta dei Servizi erogati dall’Ateneo che è stata in vigore negli anni dal 2010 al 2018.
Pertanto si tratta di contenuti con mero valore di archivio e non più utilizzabili.
La Carta dei Servizi erogati dall’Ateneo attualmente in vigore può essere consultata alla pagina dedicata.
Il primo grafico mostra l'incidenza dei costi di ciascun servizio relativo alla Gestione delle infrastrutture. I successivi sono grafici cartesiani dove viene consideratio il servizio (Servizi generali e logistici) che incide maggiormente su tali costi, mettendo a confronto gli atenei partecipanti al progetto Good Practice (indicati con una lettera) in termini di efficienza economica (costo del servizio/numero utenti) e di efficacia percepita dagli utenti (misurata tramite questionari di soddisfazione). L'asse delle ordinate rappresenta l'indicatore di efficienza (dove i valori sono riportati in senso decrescente, risultando più efficiente l'ateneo che ha un indicatore più basso), l'asse delle ascisse indica il valore medio dei giudizi di soddisfazione espressi dagli utenti. I due assi s'incrociano nei valori medi.
I servizi relativi alla Gestione delle infrastrutture sono quattro, come risulta dal seguente elenco, dove è possibile accedere alla sintesi della valutazione di ciascun servizio in termini di efficienza economica e di efficacia percepita, attivando il relativo link.